Diritto d’autore e traduzioni di testi tecnici
In relazione al disposto dell’art. 4 l.d.a., in materia di traduzioni linguistiche, va esaminata la sussistenza di un’attività di meccanica e pedissequa trasposizione linguistica di termini predeterminati e costituenti mera informazione scientifica, ovvero il carattere di creatività proprio di una traduzione in un’altra lingua di un testo, tenuto conto che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre considerato tra le elaborazioni creative di cui all’art. 4 l.d.a. anche le traduzioni di testi tecnici e scientifici.
Non sussiste tutela autorale per la traduzione di un testo normativo di contenuto essenzialmente ed esclusivamente tecnico, che per sua natura deve riprodurre nel modo più esatto possibile il testo originario nei suoi termini tecnici equivalenti, privo di contenuti ulteriori ed estranei rispetto alla mera definizione di classificazioni e prescrizioni di comportamento. E ciò in quanto tale tutela necessita della rilevanza di un apporto creativo del traduttore stesso nel testo della traduzione che, per principio generale, costituisce l’oggetto della protezione conferita ai sensi dell’art. 4 l.d.a.
I requisiti necessari per il riconoscimento di tutela al costitutore di banca dati ai sensi dell’art. 102-bis l.d.a. (investimento qualitativamente rilevante indirizzato alla raccolta e sistemazione dei dati costituiti dagli addenda e corrigenda via via pubblicati e quantitativamente necessari per provvedere all’acquisizione ed organizzazione di una molteplicità di dati) non possono ritenersi sussistenti nell’attività di mera traduzione del testo normativo nelle parti via via modificate e/o aggiunte, in quanto i singoli elementi che integrano il precedente testo non conservano alcuna individualità od autonomia, inserendosi in esso e divenendone parte integrante e non separabile. In tal modo appare pregiudicata la stessa sussistenza di una banca dati, posto che essa risulterebbe connessa all’esistenza di una raccolta di «elementi indipendenti», ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato.
Non sussiste ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. per appropriazione di testi riferita alla pubblicazione della traduzione di un testo normativo su di un sito web della P.A., che deve necessariamente portare a considerare tale traduzione come ufficiale, ancorché non sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente applicabilità del disposto dell’art. 5 l.d.a. E ciò pur risultando tale testo pubblicato sul sito web ministeriale con l’avvertenza “traduzione non ufficiale in lingua italiana”, non potendosi non rilevare, invero, che esso appare inevitabilmente rivestire carattere di ufficialità, risultando pubblicato su tale sito web ai sensi dell’art. 54 Codice dell’Amministrazione Digitale e non esistendo alcuna diversa traduzione “ufficiale” dalla lingua originale predisposta dall’organizzazione ministeriale in questione. Tale pubblicazione su detto sito appare, dunque, idonea a determinare il libero utilizzo della stessa nella sua integralità ai sensi dell’art. 5 L.A. al fine di favorire la diffusione e la conoscenza tra i cittadini non solo degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, ma – in quanto operanti nell’ordinamento nazionale – anche degli atti di organismi sovranazionali, laddove essi siano richiamati dagli atti ufficiali al fine di integrarne il loro contenuto normativo, ponendo obblighi, divieti, oneri o anche soltanto definizioni e che di norma svolgono la funzione di consentire un costante e tempestivo adeguamento dell’ordinamento giuridico alle evoluzioni e nuove necessità derivanti dal progresso e dai mutamenti della tecnica. E ciò anche se la pubblica amministrazione non abbia predisposto una traduzione ufficiale di un testo normativo ed il privato abbia dato il suo consenso alla pubblicazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.