Insegne contenenti il segno distintivo di un marchio a seguito della cessazione del rapporto di fornitura
Dopo la cessazione del rapporto di fornitura non è consentito al venditore finale l’utilizzo del segno distintivo del fornitore nelle proprie insegne, là dove non sussista per le modalità dell’utilizzo e le circostanze del caso concreto l’ipotesi della funzione descrittiva dei prodotti commercializzati prevista dall’art.21, comma 1, lett. c) c.p.i. Il confronto tra segni distintivi di marchi non può essere svolto sulla base dell’analisi dei singoli particolari di essi, ma secondo un’impressione generale che comprenda in chiave di sintesi visiva e fonetica tutti gli elementi rilevanti al fine di evidenziare nel complesso di tali profili quella particolare somiglianza che determini la possibilità di confusione tra i prodotti o suggerisca indebitamente un’associazione tra le attività delle contrapposte parti. Tale metodo di confronto deve essere sviluppato non esaminando la pedissequa imitazione di tutti gli elementi del segno anteriore, ma deve riprodurre la capacità o meno del segno posteriore di confondersi con quello anteriore nella memoria del consumatore, il quale non ha normalmente la possibilità di confrontare direttamente i due segni nel medesimo contesto, ma si trova –invece- a confrontare il segno posteriore di cui ha diretta visibilità con il mero ricordo del segno anteriore.