Società cooperativa e postergazione del finanziamento del socio
L’art. 2467 c.c. non può essere applicato, in via analogica, alla società cooperativa a responsabilità limitata non solo perché l’art. 2519, co. 1 c.c. individua la disciplina integrativa di tale tipologia di società nelle norme previste per la s.p.a., ma anche perché è da escludersi la ricorrenza dell’eadem ratio legittimante l’estensione analogica al cospetto di una società a causa mutualistica, connotata per definizione da una base partecipativa ampia, dalla variabilità del capitale, dalla parità di peso del voto tra i soci e dal tetto massimo della partecipazione sociale, principi tutti volti a contenere l’influenza del singolo socio sulle scelte gestionali.