24 Marzo 2015

Rapporti contrattuali infragruppo e trasferimento della sede sociale all’estero

L’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. può essere svolta anche dalla  società controllata che si dichiari lesa dall’attività di direzione e coordinamento della controllante.

Laddove più società, tutte  controllate e interamente detenute da un unico socio, siano da questi sostanzialmente deputate a svolgere il ruolo di articolazioni della medesima attività d’impresa – con dislocazione degli utili nel gruppo a seconda delle scelte imprenditoriali complessive -, tale organizzazione del gruppo non può dirsi abusiva, non determinando alcun pregiudizio nè per i soci di minoranza delle società eterodirette (essendo le società detenute da un unico socio) nè per i creditori delle stesse, la cui soddisfazione è comunque assicurata dal rimborso dei costi, tale organizzazione corrispondendo, in definitiva, a un interesse imprenditoriale di allocazione delle risorse da valutarsi come di per sè lecito e non scorretto, in assenza di un effettivo concreto conflitto d’interessi tra le varie articolazioni d’impresa.

La liceità dell’attività di direzione e coordinamento deve essere valutata tenendo conto dell’assetto del gruppo nel momento in cui tale attività è effettivamente svolta , essendo quindi irrilevante ai fini di tale giudizio il successivo subentro di altri soci in una delle controllate, posto che anche in ambito contrattuale la ricorrenza di un eventuale conflitto d’interessi tra le parti deve apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del negozio, restando irrilevanti le vicende successive.

La liceità dell’attività di direzione e coordinamento deve essere valutata alla luce degli interessi esterni al gruppo che possano eventualmente essere  incisi dalle regole organizzative e di allocazione delle risorse infragruppo; di talchè, non possono considerarsi lecite le direttive che prevedano l’imputazione ad una controllata dei costi per prestazioni o acquisti a beneficio di altre controllate senza che vi sia alcun rimborso infragruppo, essendo tale condotta lesiva degli interessi dei creditori della prima.

L’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero non determina l’estinzione del processo nè la sua interruzione, posto che tale cancellazione, essendo conseguenza non già di un procedimento di liquidazione dell’ente quanto piuttosto di una modifica statutaria, non comporta in alcun modo la cessazione dell’attività tipica e non determina quindi il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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