Determinazione della domanda e nullità dell’atto di citazione
La determinazione della domanda, come noto, costituisce non solo il presupposto per l’esercizio effettivo del diritto di difesa da parte del convenuto, ma anche il presupposto per il pieno e corretto esercizio del potere giurisdizionale, anche e soprattutto con riferimento alla corretta formazione del giudicato sostanziale.
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare assolutamente incerto; in particolare, quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa).
I vizi attinenti all’editio actionis non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea, di per sé, a colmare le lacune della citazione, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale.
A fronte di un illecito commissivo asseritamente perpetrato dagli amministratori, non è in alcun modo sufficiente la mera denuncia della condotta inerte dei sindaci senza alcun approfondimento e, soprattutto, senza alcun accenno ai c.d. “indici di allarme” che avrebbero innescato l’obbligo in capo a collegio sindacale di intervenire e porre in essere condotte ragionevolmente idonee a evitare l’illecito.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Jacopo Lorenzon
Avvocato iscritto all'albo presso l'Ordine di Venezia. Mi occupo di diritto commerciale e societario, prevalentemente in ambito giudiziale. Ho maturato esperienza presso primari studi legali del Veneto.(continua)