Comproprietà della partecipazione sociale e nomina di un rappresentante comune
La comproprietà della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria e la speciale regola dettata dall’ultimo comma dell’art. 2468 c.c. costituisce una deroga espressa a tale disciplina; pertanto, la nomina del rappresentante comune è obbligatoria ex lege e la sua ratio viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia essa una spa (art. 2347, 1° comma, c.c.) ovvero una srl (art. 2468, u.c., c.c.). Il diritto di ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberazione assembleare rientra nel più ampio diritto di impugnazione spettante ai comproprietari di una partecipazione sociale, ma non può essere esercitato dal singolo in assenza della nomina di un rappresentante comune, a cui spetta la gestione di tutti i diritti dei comproprietari, ivi compresi quelli di voto e di impugnazione (nel caso di specie il Tribunale, accertato il decesso di un socio a seguito dell’instaurazione di un giudizio cautelare per la sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare, ha escluso la legittimazione attiva di un singolo erede e ha dichiarato l’interruzione, avendo rilevato la mancanza di nomina di un rappresentante comune per la prosecuzione del suddetto giudizio di impugnazione).