Operazioni con parti correlate e responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
L’amministratore di società che intende ottenere la proprietà di un edificio da costruire può anche (sebbene sia sconsigliabile) utilizzare lo schema della vendita di cosa futura, ma certamente quell’utilizzo è negligente se sono prevedibili varianti all’opera e, in ogni caso, è foriera di responsabilità la decisione di non considerare la revisione del prezzo originario in ragione della posticipazione della consegna dell’opera.
I contratti di consulenza con parti correlate, stipulati dagli amministratori di società senza previa deliberazione del c.d.a. e/o di organi di controllo, né fairness o legal opinion, che hanno come obiettivo quello di ricompensare il consulente per la sua illecita attività di direzione e coordinamento in palese e grave conflitto di interessi con le società predette, comportano responsabilità ex artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c. nonché in subordine responsabilità ex art. 2497 c.c.
Deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell’ente/soggetto dirigente.
Deve ritenersi configurabile, richiamando i principi generali (artt. 1218, 1223, 2043 c.c.), la diretta responsabilità delle persone fisiche esercenti attività di direzione e coordinamento verso la società eterodiretta per i danni provocati al suo patrimonio dall’esercizio illegittimo di tale attività, quando essa sia esercitata professionalmente, stabilmente e con adeguato impiego di mezzi.
L’ attività di direzione e coordinamento non si concreta nell’ amministrazione di fatto della società controllata; l’ attività di direzione e coordinamento è invece un’ attività atipica, che può assumere forma orale o scritta e le modalità più svariate – dal colloquio tra presenti, al colloquio telefonico, alla mail, al fax, al verbale di c.d.a., ecc. -, avente come soggetto attivo/mittente l’ente dirigente e come destinatari gli amministratori della società diretta, consistente nella espressione di volontà dell’ente dirigente in ordine ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta.
L’attività di direzione e coordinamento può essere esercitata da più soggetti congiuntamente.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)