Illecita utilizzazione di software e quantificazione in ottica deterrente del danno non patrimoniale
Perché l’utilizzazione dei software programmi per elaboratore possa dirsi lecita ex artt. 12 e 12 bis LdA, gli stessi necessitano di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore. E’ pertanto responsabile della contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, colui che utilizza senza alcuna licenza programmi installati sui propri pc.
Ai fini del risarcimento del danno, va fatta applicazione dei criteri previsti ex art. 158 LdA per quanto riguarda la quantificazione del danno patrimoniale, ed ex art. 171 bis LdA per quanto riguarda il danno non patrimoniale. Quanto alla voce relativa al danno patrimoniale, la base di calcolo è rappresentata dal prezzo di ciascun software per il quale non è stata fornita prova dell’acquisto della corrispondente licenza, moltiplicato per il numero di copie di ciascun software rinvenute su PC e server, e/o CD masterizzati ovvero altri supporti idonei allo scopo.
Quanto alla voce relativa al danno non patrimoniale la quantificazione, in un’ottica deterrente, va determinata nella somma pari al danno patrimoniale.
In caso di contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, per utilizzo degli stessi indebitamente duplicati, va escluso l’ulteriore profilo di illecito in relazione alla violazione dei marchi relativi a detti software; cosí come si ritiene di escludere lesioni ai sensi delle norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. .