Responsabilità degli amministratori e dei soci: diverso titolo di responsabilità e inammissibilità di nuova domanda
Laddove con l’atto di citazione sia stata chiesta la condanna degli amministratori di una società per mala gestio ai sensi dell’art. 2476, co. 1, c.c., deve ritenersi inammissibile, in quanto domanda nuova che produce un ampliamento della causa petendi, la richiesta di condanna dei convenuti (non solo in qualità di amministratori ma) anche personalmente quali soci ex art. 2476, c. 7, c.c., introdotta solo con la precisazione delle conclusioni. Il richiamo alla qualità di soci dei convenuti introduce, infatti, un titolo di responsabilità diverso da quello fatto valere con l’atto di citazione.
Attiene alla discrezionalità dell’incarico gestorio la scelta di ritardare temporaneamente gli adempimenti fiscali per pagare fornitori e stipendi, ed attivare gli strumenti di ravvedimento che le normative fiscali ammettono, quando ciò corrisponda all’interesse sociale di evitare la paralisi dell’attività che conseguirebbe all’interruzione dei pagamenti dei fornitori e dei dipendenti, e oltretutto non crei (come in effetti nella specie è avvenuto) alcun danno in termini di depauperamento del patrimonio.