Azione risarcitoria di un partecipante a un fondo di investimento immobiliare chiuso nei confronti della società di gestione e della banca controllante
I partecipanti a un fondo comune di investimento sono legittimati a far valere un’azione risarcitoria nei confronti della società di gestione per l’inadempimento agli obblighi di gestione dei beni del fondo imputabili alla stessa società di gestione in qualità di mandataria ai sensi degli artt. 36 e 40 t.u.f. nonché in base al Regolamento del fondo (nella specie, le domande sono state ritenute infondate, perché il fondo era stato utilizzato come improprio strumento per l’amministrazione di un patrimonio immobiliare riferibile ad un unico centro di interessi al fine di godere di una serie di benefici tra cui il risparmio fiscale e la possibilità di traslare esclusivamente sul fondo il rischio di impresa).
In conformità alla ratio dell’art. 300 c.p.c. e in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, per l’applicazione del quinto comma dell’art. 300 c.p.c., in mancanza di discussione orale della controversia (che ai sensi dell’art. 275 c.p.c. è eventuale, dovendo essere richiesta dalle parti), a questo termine deve sostituirsi quello dell’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 189 c.p.c., in considerazione dell’officiosità che assume il procedimento una volta chiusa l’udienza di precisazione delle conclusioni senza richiesta di discussione orale.