24 Ottobre 2014

Contraffazione di marchi celebri e scriminante dell’uso descrittivo del marchio altrui

Il titolare di un marchio registrato è legittimato a vietare l’uso da parte di un terzo del proprio marchio, anche solo per finalità di richiamo nell’ambito della propria attività di pubblicità commerciale, restando irrilevante l’indicazione in un apposito disclaimer che “I marchi e i nomi indicati nel presente volantino sono puramente indicativi e appartengono ai rispettivi proprietari”. Tra le funzioni che il marchio assolve vi è infatti la funzione di garanzia di qualità e la funzione comunicativa e pubblicitaria (nella specie si trattava di profumi, indicati richiamando altri profumi con marchi celebri).

I principi di correttezza professionale declinano nel nostro ordinamento il parametro comunitario della conformità alle consuetudini della lealtà commerciale e industriale, vietando, fra l’altro, gli usi che comportino un indebito vantaggio e la presentazione del proprio prodotto come imitazione o replica del prodotto altrui.

 

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Paolo F. Mondini

Paolo F. Mondini

Fondatore e Responsabile scientifico

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)

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