Cessione di quote, aliud pro alio e garanzie contrattuali
La cessione delle quote o azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale intesa quale ‘bene di secondo grado’ rappresentativo dell’intera posizione contrattuale obiettivata e dei diritti e poteri tutti che da essa dipendono, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale (e di riflesso alla consistenza economica della partecipazione) possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o ovvero la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ex art. 1497 cod. civ. solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo.
Restano applicabili, entro tali limiti, anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di aliud pro alio (datum), dai quali si desume che gli estremi di questa seconda (e più grave) forma di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi”, ma anche) assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, “radicalmente diversi” da quelli pattuiti.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)