Presupposti del sequestro conservativo e condanna del debitore, in qualità di cessato amministratore di società, per bancarotta
Il requisito del fondato timore di perdere la garanza del credito, posto dall’art. 671 c.p.c., impone al creditore che agisce per il sequestro conservativo dei beni del proprio debitore l’onere di provare adeguatamente i concreti elementi oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, con riguardo a tutte le circostanze del caso, l’imminente dispersione del patrimonio del debitore.
Di conseguenza, non è sufficiente ad integrare una situazione di “periculum”rilevante ai fini dell’art. 671 c.p.c. la mera prospettazione della qualità personale del debitore e dei comportamenti distrattivi e depauperatori tenuti dallo stesso nel passato, anche se penalmente rilevanti, senza che vi siano indizi sull’attualità e sulla gravità di tali illeciti, né ulteriori elementi concreti che provino la realizzazione di un’attività, da parte del medesimo debitore, idonea a provocare una riduzione della garanzia patrimoniale del creditore (nel caso di specie, parte attrice desumeva il requisito del periculum dal mero comportamento tenuto dal debitore nella gestione di una società in passato amministrata, poi sfociato nella condanna del medesimo debitore per bancarotta documentale).