Nullità delle decisioni dei soci per assenza assoluta di informazione. Ruolo del notaio nell’assemblea straordinaria.
Tra le ipotesi di nullità delle decisioni dei soci, l’art. 2479 ter, comma 3, c.c., al fine di tutelare il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali, annovera quella in cui le stesse vengano adottate in assenza assoluta di informazione. L’ambito della norma copre sia i casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di comunicazione assembleare, sia quelli in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dall’art. 2379 comma 3 c.c., ossia allorché l’avviso non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci, ove, a ciò legittimati, ovvero non sia stato diramato preventivamente a tutti gli aventi diritto, ovvero non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data. Tuttavia, a fronte del richiamo dell’art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione.
La funzione del notaio, intervenuto all’assemblea straordinaria di società, è quella di certificare le attività avvenute in sua presenza e non quella di verificare la legittimazione degli intervenuti all’assemblea stessa, funzione, quest’ultima, spettante agli organi amministrativi, quali il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore.