Società di fatto, società occulta e comunione
La società di fatto è quella società nella quale sono rinvenibili tutti gli elementi previsti dall’art. 2247 c.c., desumibili anche per fatti concludenti, pur in assenza di contratto sociale scritto e, quindi, di iscrizione nel registro delle imprese. In particolare ne costituiscono elementi essenziali, nei rapporti interni tra le parti, l’accordo avente ad oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune costituito da conferimenti dei soci finalizzati all’esercizio dell’attività medesima, l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista dell’esercizio dell’attività, l’alea comune dei guadagni e delle perdite, nonché, nei confronti dei terzi, l’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di uno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole convincimento dell’esistenza della società. Costituiscono, invece, manifestazioni rivelatrici dell’esistenza del contratto sociale, ad esempio, la tenuta di una contabilità congiunta, la pubblicità dell’attività con nomi congiunti, la spendita del nome sociale.
La società di fatto è definita occulta quando manca l’elemento della esteriorizzazione del vincolo sociale verso i terzi, cioè (la prova di ) un comportamento dei soci idoneo a determinare in concreto l’ incolpevole affidamento dei terzi in ordine all’esistenza della società stessa. Peraltro l’elemento della esteriorizzazione non è costitutivo del rapporto sociale, sicché la natura occulta della società di fatto non fa venire meno la sua responsabilità patrimoniale verso i terzi, essendo sufficiente che la società esista di fatto e che il negozio da cui trae origine la responsabilità sia comunque riferibile al patrimonio sociale, anche se il socio che lo ha realizzato in concreto non ha agito in nome della società.
Deve qualificarsi come contratto sociale l’accordo intervenuto tra le parti ed avente come oggetto non soltanto l’acquisto in comune di terreni, ma lo svolgimento di una ben più ampia attività economica, consistente nella valorizzazione urbanistica e la successiva edificazione o vendita dei terreni, con assunzione dell’impegno a sopportare in comune l’alea dell’attività intrapresa e conseguente collaborazione tra i soci per il raggiungimento dello scopo sociale (affectio societatis).
L’accertamento dell’esistenza di una società di fatto e occulta tra due soggetti avente ad oggetto l’acquisto, la gestione e lo sfruttamento economico dei terreni, risulta incompatibile sul piano logico-giuridico, con l’accertamento di una situazione di comproprietà tra i medesimi soggetti sui medesimi terreni.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)