Responsabilità dell’amministratore di srl verso i soci e verso la società
L’amministratore è responsabile nei confronti dei soci ex art. 2476, comma 6, là dove, mediante una rappresentazione falsa della situazione economico-patrimoniale della società, li abbia indotti a elargire finanziamenti a favore della stessa. In tale ipotesi, il danno sarà pari alle somme che i soci non avrebbero sborsato se fossero stati edotti della reale situazione economico-patrimoniale della società.
Non sussiste un danno alla Società per omessa convocazione dell’assemblea a seguito della perdita del capitale sociale e prosecuzione illegittima della sua attività economica (artt. 2447, 2482 ter, 2484 e 2486 c.c.) nel caso in cui, sin dall’iniziale momento in cui sorgono tali obblighi, la società presenti un patrimonio netto negativo. In tale ipotesi, infatti, per un verso tutta la parte attiva del patrimonio stesso va a costituire garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c., per altro verso nulla rimane da distribuire ai soci all’esito di una eventuale liquidazione e, per altro verso ancora, un eventuale aumento del patrimonio netto negativo a seguito di prosecuzione illecita dell’attività sociale si traduce bensì in una lesione alle ragioni dei terzi creditori, ma non a quelle della società, atteso che tutta la parte attiva del patrimonio è vincolata alla soddisfazione delle ragioni di quelli.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)