Risoluzione del contratto di riparatore autorizzato e uso dei marchio
Deve essere accolta la richiesta di rimozione immediata delle insegne riproducenti il marchio o la denominazionazione del titolare di tali diritti a seguito della risoluzione del contratto di riparazione di beni e di acquisto e vendita di pezzi di ricambio e la richiesta di astenersi dal compimento di qualsiasi atto, anche di natura pubblicitaria, tale da indurre in terzi l’affidamento circa la perdurante sussistenza di un collegamento con il titolare di tali diritti.
E’ illegittimo un utilizzo del marchio tale da dare l’impressione che sussista un legame commerciale fra l’impresa terza ed il titolare del marchio e in particolare che l’impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale tra le due imprese, in realtà venuto meno a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto che legittimava tali comportamenti.
Appare configurabile il presupposto del periculum in mora riconducibile al concreto pregiudizio per la parte ricorrente derivante dalla presenza, al momento della presentazione del ricorso, nell’insegna della società convenuta del marchio di titolarità dell’attrice, nonostante siano passati alcuni anni dalla risoluzione del contratto di riparatore autorizzato, quando vi sia il concreto pericolo, per la rete distributiva del titolare del segno, di perdita di immagine sul mercato, confermato da episodi avvenuti vicino al momento di presentazione del ricorso cautelare.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)