Sui presupposti della responsabilità del liquidatore per mancato pagamento di un debito sociale
Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. i presupposti della responsabilità del liquidatore sono: – il mancato pagamento del credito, la cui esistenza, entiità ed esegibilità è onere del creditore agente dimostrare; – la riconducibilità del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore. In relazione a quest’ultimo presupposto il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza dell’esistenza del credito in capo al liquidatore o della sua conoscibilità secondo diligenza professionale nonché della dimostrazione dell’esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
In particolare, la condotta colposa potrà consistere, tra l’altro, nella lesiva distribuzione ai soci dell’intero attivo di liquidazione, ovvero nella sua devoluzione a favore di alcuni soltanto dei creditori con danno degli altri, in violazione della par condicio creditorum.
La mera contestazione in ordine alla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione – in assenza dell’allegazione dell’esistenza di una situazione economico-patrimoniale che avrebbe consentito il pagamento, per intero o almeno parziale, del credito stesso oppure del fatto che il liquidatore abbia determinato con suoi comportamenti colposi l’incapienza patrimoniale della società – non è una prospettazione sufficiente ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al liquidatore (nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda del creditore agente in quanto lo stesso nell’atto di citazione, fornita la prova della conoscenza del debito sociale da parte del liquidatore, si è limitato a dedurre la responsabilità dello stesso dalla mera mancata indicazione del debito nel bilancio finale di liquidazione, a nulla valendo, stanti le preclusioni processuali stabilite dall’art. 183 c.p.c., la tardiva allegazione in comparsa conclusionale circa l’avvenuto pagamento di altri creditori in sede di liquidazione).