Responsabilità del socio uscente di s.a.s.
Il socio illimitatamente responsabile che sia receduto, con idonea pubblicità, dal contratto societario rimane responsabile solo per le obbligazioni sociali insorte prima del suo recesso.
Il socio receduto che abbia stipulato, in costanza di rapporto e in nome e per conto della società, una polizza fideiussoria, il presupposto della cui attivazione, cioè l’inadempimento dell’obbligato principale, si sia verificato posteriormente al recesso, non risponde personalmente dell’obbligazione restitutoria sorta nei confronti dell’ente assicurativo.