Voto di lista, mancata presentazione delle liste da parte del socio di maggioranza e provvedimento d’urgenza
Qualora lo statuto di una s.p.a. preveda un meccanismo di voto di lista per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione, deve ritenersi illegittimo per contrarietà a buona fede il comportamento del socio di maggioranza che omette volontariamente di presentare la propria lista al fine di determinare l’applicazione della disciplina generale prevista dal codice civile e impedire così la rappresentanza dei soci di minoranza in consiglio.
Il patto parasociale che preveda una norma diversa da quella statutaria è inopponibile alla società.
Il socio può ricorrere alla tutela atipica dell’art. 700 c.p.c. per ottenere una pronuncia circa la legittimità del comportamento da tenersi in assemblea, quando vi siano fondati motivi per ritenere che una illegittimità verrà compiuta in assemblea; la esperibilità da parte del socio del rimedio atipico dell’art. 700 c.p.c. rispetto alle delibere assembleari infatti non è esclusa dalla previsione della tutela cautelare rappresentata dalla richiesta di sospensione ex art. 2378 c.c., perchè quest’ultima presuppone lo svolgimento della delibera e l’instaurazione di un giudizio di merito che potrebbe anche richiedere un tempo non trascurabile per la sua attivazione.
La legittimazione passiva di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l’adozione di un certo comportamento in assemblea spetta alla società e non al socio di maggioranza.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)