30 Aprile 2015

Impugnazione di delibera consortile: inapplicabilità delle disposizioni dettate in materia di società. Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Ammissibilità della sospensione degli effetti delle delibere self executing che mantengano la propria efficacia rispetto all’organizzazione consortile ed alla posizione dei consorziati. Proroga del consorzio

Nell’ipotesi di impugnazione di delibera emessa dall’organo assembleare di consorzio non costituito in società per azioni deve applicarsi non il procedimento disciplinato dall’art. 2378 c.c., bensì lo strumento cautelare apprestato dall’art. 700 c.p.c.

 

 

Il secondo comma dell’art. 2606 c.c. si limita a prevedere che le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto di consorzio possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni decorrenti, per i consorziati assenti, dalla comunicazione della decisione ovvero, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa. La disposizione ora richiamata, al contrario delle norme in materia di società (art. 2378 terzo e quarto comma c.c.) ovvero di associazioni (art. 23 terzo c.c.), non prevede un rimedio cautelare tipico volto alla sospensione delle deliberazioni asseritamente illegittime, con la conseguenza che, proprio in ragione dell’assenza di tale regolamentazione, appare corretto fare ricorso alla procedura di cui all’art. 700 c.p.c.: infatti, corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento che, non potendo restare una situazione giuridica del tutto priva di tutela cautelare, in mancanza di una disciplina espressa del procedimento cautelare deve ritenersi applicabile la tutela apprestata dall’art. 700 c.p.c., correttamente definita come norma di chiusura del sistema.

 

 

In tema di sospensione degli effetti delle delibere self executing, il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione. Così, il concetto di esecuzione, lungi dall’implicare necessariamente un’attività di adeguamento dell’attività materiale della realtà fenomenica dell’atto giuridico, può essere semplicemente intesa come momento attuativo degli effetti dell’atto deliberativo. Deve ritenersi ammissibile la sospensione dell’esecuzione delle delibere immediatamente esecutive dovendosi interpretare in senso estensivo il termine «esecuzione» della delibera. Così, le delibere self executing sono suscettibili di essere sospese in quanto l’unico limite di ordine logico giuridico all’accoglimento della domanda può essere costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si siano definitivamente realizzati. Sono, così, sospendibili le deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione consortile ed alla posizione dei consorziati, in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell’ente.

 

 

Impugnata una deliberazione di un ente per domandarne l’annullamento, può essere sospesa, in via cautelare, l’efficacia nonostante essa sia stata già eseguita ogni volta che ne perdurino gli effetti sull’organizzazione sociale. Consegue da una tale opzione sistematica che i provvedimenti cautelari di sospensione delle predette delibere self executing abbiano efficacia ex tunc e, quindi, siano idonei a sospendere integralmente gli effetti delle delibere impugnate, sebbene già prodotti.

 

 

La proroga del consorzio può essere deliberata a maggioranza dei consorziati alla duplice condizione che sussistano, alla data di scadenza, rapporti giuridici pendenti e che la proroga abbia ad oggetto esclusivamente la definizione di quei rapporti giuridici e non anche l’assunzione di nuove obbligazioni. In particolare, ricorrendo tali condizioni, la deliberazione di proroga non costituirebbe una vera e propria modifica del patto consortile quanto, piuttosto, l’adempimento di un precetto che inerisce al contenuto e che trova la propria fonte nel contratto stesso.

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