Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: rapporti tra i due istituti e regime applicabile
La clausola contrattuale secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto dovutogli, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore, vale a qualificare l’impegno del fideiussore quale garanzia autonoma, priva del vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale che caratterizza il negozio fideiussorio tipico. In particolare, l’immediatezza del pagamento è confermata dalla presenza della espressa previsione di irrilevanza di eventuali opposizioni o eccezioni svolte dal debitore principale (irrilevanza che connota nel senso di solve et repete l’intero impegno del garante).
Di conseguenza, a tale garanzia atipica non può essere applicata la disciplina di cui all’art.1957 c.c.; tuttavia l’autonomia di tale garanzia non comporta l’inoperatività anche della diversa disciplina di cui all’art.1956 c.c., posto che tale disciplina non risulta di per sè derivare dal vincolo di accessorietà tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del garante ma, piuttosto, riguardare una esigenza di protezione del garante in attuazione del generale canone della buona fede a prescindere dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)