La “modularità”: idea non tutelabile
Un’idea, quale quella della “modularità” (nella specie, riguardante capi d’abbigliamento), non può essere protetta come marchio, trattandosi di un elemento che non rappresenta esteriormente il prodotto, ma una sua caratteristica. Tenuto conto dell’esclusività inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un oggetto così indeterminato, che verte su un concetto, otterrebbe un vantaggio concorrenziale indebito, in contrasto con lo scopo dell’art. 2 della direttiva n. 95/08/CE. Inoltre, la modularità non è un segno suscettibile di essere riprodotto graficamente.
La protezione del diritto d’autore ha ad oggetto la forma espressiva dell’opera e non il contenuto di informazioni e di idee. La creatività non è costituita dall’idea, ma dalla sua espressione, tanto che la tutela del diritto d’autore può essere invocata anche nel caso di idee non nuove, allorché sia nuova la forma espressiva. L’elemento del modular design, inteso quale creazione di un prodotto modulare, caratterizzato dalla presenza di un oggetto principale alla quale possono aggiungersi o togliersi una serie di elementi accessori, non è autonomamente tutelabile dal diritto d’autore perché rappresenta un concetto.
Le opere del design industriale sono tutelabili sotto il profilo del diritto d’autore solo se sono dotate di una particolare valenza artistica, che sussiste quando l’opera sia non solamente espressione di una personale rappresentazione dell’oggetto da parte dell’autore che si risolva in un mero abbellimento del prodotto cui si riferisce, ma quando rivesta l’ulteriore caratteristica di essere un oggetto artistico avente un valore autonomo nell’ambito del separato circuito degli oggetti d’arte.