Profili vari in tema di diritto di consultazione del socio di s.r.l. e relativa tutela in sede cautelare
Le domande relative all’accertamento del diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla condanna della società a mettere a disposizione del socio la documentazione sociale sono formulabili (e tutelabili in via cautelare) indipendentemente dall’esercizio da parte del socio di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, quello di accesso alla documentazione essendo diritto configurabile quale manifestazione di un potere di controllo individuale, innovativamente disegnato dalla riforma del 2003 in capo ai singoli soci non partecipanti all’amministrazione anche, ma non necessariamente, a corredo della loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.
La possibilità di estrarre copia della documentazione sociale appare connaturata all’effettività del diritto di controllo del socio, altrimenti in fatto limitato o, comunque, richiedente modalità di consultazione che, data la complessità della documentazione da esaminare, risulterebbero eccessivamente onerose ovvero non esaustive. Peraltro, il socio può utilizzare le copie della documentazione sociale di cui sia così entrato in possesso solo nei rapporti con la società ovvero con gli amministratori, per il resto essendo tenuto, analogamente ai membri del collegio sindacale espressamente obbligati al “segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio” ex art. 2407 c.c., in virtù di generali doveri di correttezza e buona fede, a non divulgare a terzi la documentazione sociale ovvero il suo contenuto, e in ogni caso non essendo abilitato ad assumere nei confronti della controparti negoziali della società iniziative individuali fondate sul tenore della documentazione sociale di cui abbia ottenuto copia.
In mancanza della pubblicità prescritta dall’art. 2470, comma 1, c.c. il trasferimento di quote di s.r.l. non può avere alcun effetto nei confronti della società, sì che la società convenuta in giudizio dal cedente la quota non può legittimamente invocare la perdita della qualità di socio e la conseguente mancanza di legittimazione attiva (nella specie, la s.r.l. convenuta contestava la legittimazione del socio alla promozione del giudizio cautelare per la consultazione della documentazione sociale, asserendo che altro socio avesse esercito un’opzione per l’acquisto dell’intera quota dell’attore, senza peraltro che il trasferimento della quota risultasse iscritto a registro imprese).