Trasferimento di quote e negozio fiduciario
Poiché l’art. 2470, secondo comma c.c. si limita a disciplinare i requisiti di forma del trasferimento di quote di s.r.l. ai soli fini dell’opponibilità dell’atto ai terzi, l’accertamento e l’esecuzione in forma specifica di un negozio fiduciario avente un simile oggetto (riconoscimento del cessionario fiduciario della qualità di fiduciante in capo soggetto diverso dal cedente) non presuppone speciali requisiti formali, soggiacendo ai soli limiti generalmente previsti dagli artt. 2721 e 2722 c.c.
In applicazione estensiva dell’art. 2470, secondo comma c.c. e secondo il principio di completezza della pubblicità commerciale, la sentenza con la quale è disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere iscritta nel registro delle imprese, onde dar conto del mutamento della compagine sociale.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)