Le misure tecnologiche di protezione nelle consolle per videogiochi
Sono da considerare opera dell’ingegno i videogiochi che si costituiscono come prodotto complesso, in quanto comprendenti non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione. Ne consegue che, nei limiti in cui concorrono alla originalità dell’opera, le parti che compongono un videogioco, nella fattispecie gli elementi grafici e sonori prima citati, sono protette, insieme all’opera nel suo complesso, dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29.
Secondo la Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, sentenza 23.1.2014, cit. par. da 26 a 28), rientrano tra le “efficaci misure tecnologiche” ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE quelle misure tecnologiche di protezione in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse, qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare da esse protetti.
Spetta al Giudice di merito verificare in concreto:
a) se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare.
b) la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche, assegnando particolare rilievo alla prova dell’uso che i terzi effettivamente ne facciano verificando con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengano effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.