Contratto autonomo di garanzia, nullità della fusione e competenza del Tribunale delle Imprese
La presenza in un contratto di una clausola compromissoria incide sulla competenza e non può in alcun modo configurare un difetto di giurisdizione in capo al giudice adito.
Qualora la materia controversa riguardi un contratto di garanzia la competenza non spetta al Tribunale delle Imprese.
Il contratto autonomo di garanzia è un negozio di garanzia atipico, la cui caratteristica peculiare è quella di derogare al nesso di accessorietà sussistente di regola tra l’obbligazione di garanzia e l’obbligazione garantita, talché i garanti non possono invocare eccezioni inerenti al rapporto sottostante, come la presenza di una clausola compromissoria nel contratto costitutivo dell’obbligazione garantita.
Nel caso in cui il rapporto sottostante derivi da titoli nulli relativi a operazioni di fusione perfezionatasi con l’iscrizione dell’atto finale nel registro delle imprese, è la nullità stessa a non poter rilevare in forza di quanto previsto dall’art. 2504-quater, co. 1, c.c., che preclude l’esperibilità della tutela reale a seguito dell’efficacia della fusione.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)