Responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale, onere della prova e criteri di quantificazione del danno
Il risarcimento da porre a carico degli amministratori non può prescindere dall’individuazione del novero degli eventi che concretamente hanno cagionato il danno.
Qualora venga chiesta la responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale di cui all’art. 2486 c.c., esulano da tale responsabilità i pregiudizi promanati da scelte gestorie anteriori all’insorgenza della causa di scioglimento o da decisioni successive a tale momento benché legittime, in quanto strumentali alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ancorché in concreto rivelatesi pregiudizievoli per la società.
Ciò implica che la procedura concorsuale che voglia agire ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di specificare i singoli atti gestori concretamente adottati dagli amministratori in violazione del dovere di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e di provare il danno derivato da tali comportamenti vietati.
L’onere di allegazione è assolto quando si riesce a provare che, tra la data in cui è accertata di fatto l’esistenza della causa di scioglimento e la dichiarazione di fallimento (o la data della messa in liquidazione), gli amministratori hanno determinato un’ulteriore perdita del patrimonio rispetto a quella che rappresentava la causa di scioglimento di fatto, perdita che si desume dalla differenza tra il netto patrimoniale accertato al momento dello scioglimento di fatto e quello esistente alla data di fallimento (o della messa in liquidazione).
Il metodo di quantificazione del danno basato sulla differenza tra i patrimoni netti costituisce un criterio residuale ed equitativo, utile nei casi in cui il periodo intercorrente tra le date su indicate è notevolmente lungo; risulta essere, invece, un criterio inappropriato quando la prosecuzione illecita dell’attività sociale si risolve in un’unica operazione dannosa.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)