Sospensione dell’esecuzione della delibera inaudita altera parte e periculum in mora
Ai fini della sospensione, inaudita altera parte, dell’esecuzione della delibera impugnata, il requisito del periculum in mora è integrato da un fatto suscettibile di costituire in concreto – nelle more della fissazione dell’udienza – una compromissione del preteso diritto della parte istante (nella specie, nel caso di aumento di capitale sociale deliberato all’unanimità da assemblea totalitaria di società per azioni, non è stato ravvisato il periculum in mora nella prospettata alienazione del patrimonio, che costituirebbe una liquidazione del patrimonio sociale e non una sua “distrazione”).