Sequestro giudiziario di azioni e giurisdizione del giudice italiano
La giurisdizione del giudice italiano per l’emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario di azioni non è collegata esclusivamente alla titolarità di giurisdizione con riferimento alla causa di merito rispetto alla quale il sequestro è strumentale, ma sussiste, ex artt. 669 ter, comma 3, 669 quater, comma 6, e 669 novies ult. co., anche quando, pur non avendo il giudice giurisdizione sulla causa di merito, tuttavia il sequestro deve essere eseguito in Italia.
Il procedimento di esecuzione del sequestro giudiziario di azioni non dematerializzate ed incorporate in titoli effettivamente emessi dalla società, si esegue con la diretta apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell’ufficiale giudiziario, l’annotazione del vincolo sul titolo e il successivo affidamento al custode nominato dal giudice, mentre l’iscrizione del sequestro a libro soci costituisce un mero adempimento posteriore, esclusivamente finalizzato a rendere opponibile il vincolo alla società.
Non è ammissibile la domanda del ricorrente di disporre l’esecuzione del sequestro di certificati azionari mediante annullamento degli stessi ed emissione di nuovi certificati da affidarsi al custode, nel procedimento cautelare nell’ambito del quale la società emittente i certificati sia stata chiamata in causa solo come terzo destinatario della notificazione a mero titolo informativo.