Impugnazione di delibere assembleari di S.r.l. per vizio derivativo
E’ manifestamente infondata la pretesa di invocare un rapporto di conseguenzialità tra due delibere oggetto di impugnazione in termini di “vizi derivativi”, quando la prima delibera prevede e disciplina l’introduzione di una clausola di prelazione e la seconda attiene invece ad un azzeramento per perdite e ricostituzione del capitale sociale.
Eventuali irregolarità nella procedura di voto e/o nelle relative verbalizzazioni (in tesi falsa “attestazione di presenza”) possono rilevare solo come vizi di annullabilità e non di nullità.
E’ manifestamente fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei soci nell’ambito di un giudizio di impugnazione di delibere assembleari