Diritto del produttore fonografico al compenso ex art. 73 l.d.a.
L’art. 73 l.d.a. (l. 22 aprile 1941, n. 633) prevede espressamente in capo al produttore fonografico la titolarità di un diritto al compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante diffusione radiofonica che appare integrare la sussistenza di un obbligo ex lege alla corresponsione di tali diritti la cui violazione non pare determinare un illecito extracontrattuale posto che l’art. 72 l.d.a. non subordina all’autorizzazione del produttore fonografico anche la mera diffusione del fonogramma.