Giurisdizione in merito alle domande di accertamento negativo di contraffazione
In via generale anche alle azioni di accertamento negativo di contraffazione è applicabile il criterio di collegamento stabilito dall’art. 5 co. 1 Nr. 3 Reg. CE 44/01 per gli illeciti civili dolosi o colposi, se in concreto si può riconoscere l’esistenza in Italia di un evento dannoso effettivo o potenziale che consenta la sottoposizione al giudice italiano di tale specifico profilo della controversia.
La competenza giurisdizionale esclusiva per tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un titolo di proprietà industriale va riconosciuta ai sensi dell’art. 22 co. 1 Nr. 4 Reg. CE 44/01 in favore dello Stato in cui la registrazione è stata eseguita. Tale competenza comprende anche le azioni di accertamento di non contraffazione ove, anche in via incidentale, venga sostenuta la nullità del titolo controverso.