Non è cessione d’azienda il trasferimento di singoli beni in assenza di coordinamento e organizzazione
Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo. Al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione. Se è vero che non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitutine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. La cessione di singoli beni, in mancanza di alcun effettivo apprezzamento degli stessi in relazione all’esistenza o meno di effettivo coordinamento e di organizzazione, non è di per sè bastevole ad integrare la cessione di azienda.