In tema di sospensione cautelare delle decisioni invalide dei soci di srl
La clausola compromissoria non preclude ex art. 35, co. 5, dlgs. 5/2003 all’impugnante, in difetto di attuale costituzione dell’organo arbitrale, di chiedere la sospensione della deliberazione impugnata secondo la norma generale dell’art. 669 quinquies c.p.c.
La sospensione ex art. 2378, co. 3, primo periodo, c.c. non è impedita dalla avvenuta esecuzione della delibera (nel caso di specie la delibera impugnata aveva ad oggetto l’attribuzione di un compenso all’amministratore unico).