Responsabilità della società di revisione
Al fallimento della società che agisce per la responsabilità della società di revisione non può essere opposta la clausola del contratto di incarico di revisione che determina una deroga alla giurisdizione competente.
Il curatore fallimentare è legittimato attivo rispetto all’azione di responsabilità nei confronti del revisore secondo quanto risulta dalla lettura complessiva degli articoli 2394, 2394 bis, 2407 e 2409 sexies c.c.
Non può essere imputata al revisore che abbia espresso un giudizio di impossibilità di esprimere un giudizio, la responsabilità per la continuazione dell’attività della società revisionata. Il revisore non è infatti né l’amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell’obbligo di gestire la società in stato di scioglimento esclusivamente secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di determinare la messa in liquidazione della società, né un soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409 c.c., né soggetto che abbia il potere di innescare una procedura concorsuale, sicché la sua relazione ha effetto in tanto in quanto sia recepita da soggetti diversi, che preso atto del suo contenuto adottino i comportamenti conseguenti. (motivazione sostanzialmente identica a RG 39281/2009)
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)