Modifica del voto di lista e annullabilità della delibera per l’assenza di informazioni sul valore di liquidazione della partecipazione
Ai sensi dell’art. 2437, co. 2, lett. g) le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci vanno individuate non solo nelle modificazione statutarie incidenti sui diritti di partecipazione patrimoniale dei soci, ma anche in quelle incidenti sui diritti di partecipazione amministrativa dei soci, diritti tra i quali va senz’altro ricompreso il diritto del socio di presentazione di lista per la nomina dell’organo amministrativo; in tal caso pertanto spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.
Deve ritenersi annullabile ex art. 2377 c.c. la delibera che, rientrando in una delle ipotesi di delibere attributive del diritto di recesso ai soci non consenzienti, sia stata adottata senza mettere a disposizione dei soci nei quindici giorni precedenti la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e cagioni quindi un deficit informativo che impedisce la conoscenza necessaria ad effettuare una scelta consapevole.
Non può essere pronunciato l’ordine di sanatoria alla convenuta società, di cui all’art. 2378, comma 4°, perché si riferisce ai poteri di conciliazione del giudice nella fase cautelare.
Non è configurabile un abuso di potere nell’aumento di capitale sociale deliberato, difettando la prova univoca della finalità fraudolenta in danno dei soci di minoranza e non potendosi dire l’operazione del tutto ingiustificata rispetto alle vicende sociali.
Ai fini del computo del termine di decadenza per l’impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell’art. 2377 c.c. si tiene conto della sospensione feriale dei termini.