L’assoluta incertezza sull’impegno assunto dalle parti comporta la dichiarazione, anche d’ufficio, di nullità del contratto
Anche in mancanza di domanda di parte, va dichiarata d’ufficio la nullità di un contratto bifasico e complesso, del quale sussiste assoluta ed invincibile incertezza su cosa riguardasse esattamente l’impegno traslativo assunto dalle parti e, quindi, in relazione all’oggetto stesso del contratto; la soccombenza reciproca e il rilievo officioso della nullità comportano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.