Prova della cessione di azienda, sequestro giudiziario e azione revocatoria ordinaria
L’assenza di prova in ordine alla cessione di un compendio aziendale preclude l’accoglimento anche della domanda subordinata di sequestro giudiziario, e ciò a prescindere da ogni più approfondita considerazione in ordine all’ammissibilità di tale domanda cautelare di sequestro giudiziario con riguardo all’azione revocatoria fallimentare. Azione che, secondo una corretta interpretazione, produce un effetto restitutorio non già nel senso di comportare il ri-trasferimento della proprietà o del possesso del bene oggetto dell’atto revocabile al fallito – operando essa sul piano della inefficacia relativa riguardante la sola massa di creditori e rimanendo pienamente valida fra le parti la fattispecie negoziale traslativa -, ma limitatamente al suo recupero alla garanzia patrimoniale dei creditori ai soli fini esecutivi e conservativi propri della procedura fallimentare. Pertanto deve ritenersi esclusa ogni possibile controversia sulla proprietà del bene, non essendo ipotizzabile incidenza alcuna della revocatoria fallimentare su tale diritto.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)