Azione di responsabilità nei gruppi, onere probatorio in capo alla curatela fallimentare e qualificazione dell’operazione di rifinanziamento
Nell’azione di responsabilità esercitata nell’ambito di un gruppo, non possono essere prese in considerazione le richieste di responsabilità avanzate dal curatore fallimentare, laddove vi siano state molteplici successioni di più soggetti nelle cariche sociali, in quanto non può essere ammessa l’imputazione indistinta a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci in via solidale di un obbligo risarcitorio globale a prescindere dalla verifica dell’apporto causale a ciascuno riferibile. Invero, se l’azione giudiziaria si fonda su una richiesta generica di responsabilità che prescinde dai singoli ruoli dei convenuti nell’ambito della compagine sociale, essa non può essere considerata ammissibile, specialmente se nella citazione non si riferiscono fatti precisi ai convenuti, ma questi vengono semplicemente elencati con il rispettivo ruolo ricoperto nell’ambito del gruppo.
Nella responsabilità di cui agli artt. 2497 ss. c.c., spetta al fallimento l’onere probatorio relativo alle specifiche condotte dannose, al nesso di causalità tra di esse ed il danno subito ed il preciso ammontare di quest’ultimo.
I principi in tema di responsabilità dei gruppi presuppongono una condotta commissiva del soggetto ritenuto responsabile del danno di gruppo cagionato. E’ necessario che il soggetto appartenente alla controllante abbia indotto o consentito, dovendola impedire, alla controllata di compiere una azione od omissione che le abbia direttamente cagionato un danno. Nel caso di specie la funzione di controllo dei sindaci appare incompatibile con una disposizione alla controllata di non procedere al rifinanziamento delle perdite delle società a loro volta controllate.
Il ripianamento delle perdite non può essere considerato un atto a titolo gratuito: dalla parte di chi finanzia è estremamente oneroso, ma non senza contropartita, essendo questa costituita dalla possibilità di mantenere in vita l’attività della controllata. Non si tratta quindi di una elargizione assimilabile a una donazione o a un mutuo grazioso, ma di un atto di amministrazione, soggetto alla regola del business judgement rule, teso a preservare la operatività della controllata che altrimenti soccomberebbe ai debiti.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)