Concorrenza sleale per imitazione di packaging
Il packaging di un prodotto può essere tutelato come marchio di fatto. Costituisce concorrenza sleale confusoria l’utilizzo di un packaging quasi identico a quello già impiegato per un altrui prodotto analogo, ma di qualità superiore, non potendo la diversità del solo nome del prodotto escludere la confondibilità con il prodotto imitato.
La circostanza che un prodotto dal packaging quasi identico a quello già impiegato per un altrui prodotto analogo, ma di qualità superiore, sia offerto al pubblico nel medesimo locale commerciale a prezzi notevolmente differenti integra la fattispecie di concorrenza sleale denigratoria di cui all’art. 2598 n. 2 c.c.
Il risarcimento del danno per la violazione dell’art. 2598 c.c. può essere quantificato, quand’anche non sia applicabile l’art. 125 c.p.i., nell’utile conseguito dal contraffattore.