Descrizione inaudita altera parte per contraffazione di disegni e modelli
È tutelabile con la misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. inaudita altera parte la contraffazione di disegni e modelli, questi ultimi anche non registrati ai sensi del Reg. CE n. 6/2002, nella misura in cui il potenziale danno derivante dalla violazione si appalesi non ristorabile a posteriori.La prossimità al periodo natalizio costituisce speciale ragione di urgenza che giustifica l’emissione del provvedimento inaudita altera parte, qualora si tratti di beni di consumo (nella specie: vestiario) acquistabili anche online.
Qualora le operazioni necessarie all’esecuzione del provvedimento di descrizione, concesso inaudita altera parte, richiedano, per la loro complessità, un arco di temporale superiore ai termini di cui all’art. 669-sexies c.p.c., l’udienza di comparizione delle parti può essere fissata successivamente ai medesimi, atteso che l’art. 129, comma 4°, c.p.i. rinvia alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari “in quanto compatibili” e che «ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato».