Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per danno c.d. “diretto” ex art. 2476, comma 6, c.c.
È responsabile, ai sensi dell’art. 2476, comma 6, l’amministratore che induce l’istituto di credito ad intrattenere con la società rapporti negoziali, nella specie la prosecuzione del rapporto di sconto, con la consapevolezza che non vi sarebbe stata l’esecuzione della fornitura relativa alla fattura presentata al medesimo istituto di credito per ottenere l’anticipazione, con la conseguenza che – non essendo versato il corrispettivo – la Banca non avrebbe potuto recuperare il proprio credito.
La prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2476, comma 6, c.c. può essere raggiunta tramite presunzioni.