Non ammissibilità dell’azione revocatoria dell’assegnazione effettuata mediante scissione. Eseguite le formalità pubblicitarie ex art. 2504-quater c.c. gli effetti della scissione diventano irregredibili
Non è ammissibile l’azione revocatoria dell’assegnazione effettuata nell’ambito di una scissione in quanto l’art. 2504-quater c.c., alla fine di una complessa operazione societaria, ha la funzione di assicurare la stabilità degli effetti della stessa. La diversità qualitativa dei vizi non può comportare che gli effetti possano essere messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le formalità pubblicitarie.
Eseguite le formalità pubblicitarie di cui all’art. 2504-quater c.c., per la tutela degli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventano irregredibili e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si concretizza nei rimedi specificatamente previsti che sono, tra l’altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili ed individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.