Revoca senza giusta causa e senza preavviso del liquidatore con incarico a titolo oneroso e a tempo indeterminato
L’ assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria o indennitaria viene riconosciuta dalla legge in forza dell’applicazione analogica dell’art. 1725 c.c. in materia di revoca del mandato oneroso. L’assenza di giusta causa determina il diritto del revocato al risarcimento – se si tratta di soggetto nominato a tempo determinato, ex art. 1725, I comma, cod. civ. – ovvero al congruo preavviso – se si tratta di soggetto nominato a tempo indeterminato, ex art. 1725, II comma, cod. civ.
Il liquidatore nominato a tempo indeterminato e revocato in difetto di un congruo preavviso, senza che ricorra una giusta causa, ha diritto al risarcimento o ad un’indennità da parametrarsi al compenso che egli avrebbe percepito in riferimento al periodo di preavviso mancato, periodo che ben potrebbe essere individuato, secondo parametri di complessiva ragionevolezza, in quello di sei mesi.
La giusta causa di revoca del liquidatore deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva esplicitazione e/o allegazione nel corso del giudizio.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)