Sospensione dell’ efficacia di deliberazione assembleare adottata con il voto determinante di un falsus procurator
Si deve ritenere ammissibile l’intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente, essendo portatore di un evidente interesse alla salvaguardia del valore della propria partecipazione sociale e alla corretta formazione della volontà assembleare.
Sull’istanza cautelare relativa a materia devoluta dallo statuto sociale alla cognizione arbitrale, fino a quando non sia intervenuta la costituzione del collegio, permane la competenza a decidere del Tribunale ordinario.
E’ infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda cautelare per omesso completamento della procedura di conciliazione prevista dalle norme statutarie, posto che detto procedimento, volto alla definizione stragiudiziale della lite, impone delle scansioni temporali che mal si attagliano, ed anzi paiono affatto incompatibili, con le esigenze connesse alla tutela in via d’urgenza.
La sospensione della delibera assembleare deve ritenersi ammissibile ogni volta che la delibera stessa continui a produrre effetti rilevanti nella vita della società, ossia nella sua struttura e organizzazione (nella specie la socia di maggioranza non aveva potuto sottoscrivere l’aumento di capitale per mancanza del legale rappresentante ed inoltre erano stati disposti mutamenti nell’oggetto sociale di apprezzabile rilevanza, destinati a protrarsi nel tempo, sicché gli effetti medesimi non risultavano ancora esauriti, non potendosi dunque distinguere tra esecuzione ed efficacia).
La deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un “falsus procurator“, è viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all’assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell’art. 2377 cod. civ. (Cass. n.1624/2015)
Nel caso di scissione tra la competenza cautelare (giudice ordinario) e quella di merito (collegio arbitrale), la regolazione delle spese del procedimento cautelare, ancorché si esuli dall’ipotesi prevista dall’art. 669 septies c.p.c. riguardante il rigetto ante causam dell’istanza cautelare, spetta al giudice ordinario, avendo l’ordinanza cautelare carattere conclusivo del procedimento di cui è investito il Tribunale.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)