Conferma, modifica e revoca del provvedimento di descrizione
Il richiamo operato dall’art. 129, comma 4, c.p.i. alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari è subordinato alla compatibilità di quelle disposizioni con la struttura e la funzione dei rimedi speciali ivi disciplinati. Pertanto, qualora il termine di cui all’art. 669, comma 2, sexies, c.p.c. ai fini della fissazione dell’udienza, non sia utile allo scopo ulteriore di valutare la descrizione, questo potrà essere derogato dal Giudice.