Concorrenza sleale per falsa comunicazione della titolarità di diritti di esclusiva su disegni tecnici
È professionalmente scorretta e costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. la falsa comunicazione al mercato della titolarità di diritti di esclusiva su disegni tecnici, tale da generare l’interruzione della fornitura da parte del terzista nei confronti dell’impresa che lo ha incaricato della realizzazione dei relativi prodotti.
È considerato valido marchio di fatto il logo utilizzato come segno distintivo dell’attività di un’impresa anche solo sulla carta da lettera, sulle pubblicazioni e sui dépliants pubblicitari, qualora sia riscontrato il carattere distintivo del segno, l’uso effettivo e continuo (non precario né occasionale), e la notorietà non puramente locale, dalla quale si desuma la conoscenza effettiva del segno da parte della clientela interessata. (Nel caso di specie, il marchio era stato apposto sui cataloghi dei prodotti, ma l’uso non è stato ritenuto idoneo a togliere novità al medesimo marchio successivamente registrato, in quanto l’utilizzo era iniziato solo poco tempo prima dell’altrui registrazione, ed era stato sporadico e principalmente incentrato in ambito locale).