5 Maggio 2016

Legittimazione attiva della Società Consortile Fonografici nel giudizio per l’equo compenso da riproduzione, comunicazione ed utilizzazione non autorizzata di fonogrammi

L’attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. – produttori musicali indipendenti – e numerose altre case discografiche non associate). In veste di mandataria di tutti tali soggetti, SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut. per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis l. aut. per l’utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi.

La legittimazione all’esercizio del diritto a remunerazione (o all’equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del primo comma dell’art. 73 l.d.a.), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti. La SCF è, quindi, legittimata, in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali. Il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell’interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.

La nozione di comunicazione al pubblico, che esclude individui appartenenti ad un gruppo privato, non può ritenersi estranea ai casi in cui, pur dovendo gli utenti registrarsi mediante una forma di iscrizione, il numero dei potenziali destinatari rimane indeterminato e comunque “piuttosto considerevole”. Il discrimine, al fine della applicabilità della normativa, va invero riconosciuto nel valore aggiunto attribuito dall’emissione di musica, che diviene una prestazione supplementare cui consegue un qualche utile (quale l’emissione di musica negli ambienti di una palestra, ed ancor più nell’effettuazione dei corsi che attribuisce un tale cospicuo valore).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code