ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DI SRL DA PARTE DEL TRIBUNALE
Lo scioglimento della società a responsabilità limitata trova la propria specifica disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2484 c.c. e ss., pertanto non può trovare applicazione il disposto dell’art. 2275 c.c. Il dato normativo corrobora la seguente procedura trifasica: i) accertamento della causa di scioglimento di diritto; ii) ordine di convocazione dell’assemblea per la nomina del liquidatore; iii) eventuale intervento del Tribunale in caso di inerzia ovvero di esito negativo dell’assemblea.
Una volta accertata la sussistenza di una causa di scioglimento di diritto della società e in difetto di iniziativa degli amministratori, il tribunale deve provvedere alla convocazione dell’assemblea perché ivi si nomini il liquidatore. La nomina delle persone incaricate della liquidazione e della fissazione dei criteri di svolgimento della stessa spetta in prima istanza ai soci, potendo il Collegio emanare il provvedimento di nomina del liquidatore – su istanza dei singoli soci o amministratori – solo in caso di inerzia ovvero di esito negativo dell’assemblea. Per la verifica dell’esito della convocanda assemblea è necessario fissare altra udienza e riservare in tale sede ogni altra consequenziale decisione.
La causa di scioglimento di diritto della società per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale va dichiarata con decreto ex art. 2485, comma 2, c.c., in quanto sia processualmente emerso che l’amministratore non abbia effettuato la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento, né abbia provveduto ad iscrivere detta dichiarazione presso l’Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c.